Remunerazione dei pescatori "alla parte" - (norme consuetudinarie, letteratura orale non formalizzata)

Diritto/consuetudini,

G.T., ricorda che il padre, smessa l’attività di pesca, svolgeva saltuariamente quella di #uomo del casòn#, addetto alla preparazione dei pasti, per le “compagnie” di pescatori della laguna che si organizzavano in gruppi per effettuare la pesca in alcuni periodi dell’anno. Vi era una “compagnia” e un padrone, un armatore che “doveva garantire tutta l’assistenza per l’attrezzatura di pesca, la manutenzione delle barche e, in più, il vitto e l’alloggio”. Per un periodo di almeno due mesi, come ad esempio nel periodo della #fraìma#, molto prima di Natale, doveva mantenere tutti quelli che lavoravano per lui che venivano pagati solo alla fine del periodo. Questo avveniva negli anni ’50 –’60 del ‘900. Nell’organizzare la pesca l’armatore correva anche dei rischi, perché “se a fine stagione il pescato era stato poco” poteva rimetterci “perché questo proprietario armatore doveva garantire tutto”. Al termine della stagione di pesca si doveva però “levare anche una parte per la barca: se erano in 12 bisognava dividere per 13 perché bisognava contare doveva uscire fuori anche la barca e tutto quello che serviva per pescare”.

  • FONTE DEI DATI Regione Veneto
  • SOGGETTO Diritto/consuetudini
    Lavoro/pesca
    Prosa/memorie
  • TIPOLOGIA SCHEDA Beni demoetnoantropologici immateriali
  • ALTRA OCCASIONE testimonianza raccolta su richiesta
  • ENTE COMPETENTE PER LA TUTELA S119
  • ENTE SCHEDATORE Regione Veneto
  • DATA DI COMPILAZIONE 2013
  • DOCUMENTAZIONE SONORA file digitale (1)


  • LICENZA METADATI CC-BY 4.0